Una passeggera ha citato in giudizio una compagnia aerea per un ritardo, chiedendo sia la compensazione pecuniaria prevista dalla normativa UE, sia il risarcimento del danno individuale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 5613/2024, non decide nel merito ma rinvia la causa a pubblica udienza. La Corte ritiene di fondamentale importanza le questioni sollevate dalla compagnia aerea, in particolare quella relativa alla corretta individuazione del giudice competente e, soprattutto, alla ripartizione dell'onere della prova danno aereo per il danno non patrimoniale, che secondo la ricorrente spetterebbe al passeggero.
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