LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

6 provvedimenti

Giurisdizione del giudice italiano: scontro su debiti extra-UE
Una società italiana ha citato in giudizio una società egiziana per ottenere il pagamento del saldo di una fornitura di impianti industriali. La società estera ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice italiano. I giudici di merito hanno confermato la giurisdizione italiana, applicando il criterio del luogo di adempimento del pagamento presso il creditore. La società straniera ha proposto ricorso in Cassazione. La Seconda Sezione Civile, rilevando un contrasto interpretativo sull'applicazione dei regolamenti europei ai soggetti extra-UE ai sensi della legge sul diritto internazionale privato, ha rimesso la questione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. La decisione finale sulla giurisdizione del giudice italiano resta quindi sospesa in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite.
Continua »
Giurisdizione italiana per compensi legali a stranieri
Una professionista legale ha agito per il recupero dei propri compensi contro ex clienti residenti in un paese extra-UE. Il tribunale di primo grado aveva negato la propria competenza. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribaltato tale decisione, stabilendo la sussistenza della giurisdizione italiana basandosi sul criterio del luogo in cui i servizi professionali sono stati effettivamente resi, come previsto dai regolamenti europei.
Continua »
Riconoscimento sentenza straniera: il termine di 90 gg
La Cassazione nega il riconoscimento di una sentenza straniera tunisina per mancato rispetto del termine di comparizione di 90 giorni, previsto dalla Convenzione bilaterale. Questo requisito, secondo la Corte, non è sanato dalla costituzione in giudizio della parte convenuta.
Continua »
Clausola arbitrato estero: quando non serve la firma
Un'impresa italiana ha citato in giudizio un fornitore estero per la mancata consegna di merce, nonostante il pagamento di un cospicuo acconto. Il fornitore ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in virtù di una clausola arbitrato estero contenuta nel contratto, che rimandava ogni controversia alla Camera di Commercio di Londra. La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, stabilendo che, avendo le parti scelto di regolare il contratto secondo le norme della Camera di Commercio Internazionale di Londra, la validità della clausola arbitrato estero deve essere valutata secondo tale normativa e non secondo la legge italiana, rendendo così inapplicabile il requisito della doppia sottoscrizione previsto dall'art. 1341 c.c.
Continua »
Giurisdizione controversie internazionali: il caso UE
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6587/2024, ha stabilito che nelle controversie commerciali tra un'azienda italiana e una tunisina, la giurisdizione non si basa sulla convenzione bilaterale Italia-Tunisia, ma sul Regolamento UE n. 1215/2012. In tema di giurisdizione controversie internazionali, per un contratto di fornitura di merci, il foro competente è quello del luogo di consegna dei beni (Tunisia, nel caso di specie) e non quello del pagamento. Di conseguenza, la giurisdizione spetta al giudice tunisino.
Continua »
Proroga competenza: la clausola prevalente vince
La Corte di Cassazione ha stabilito la giurisdizione del giudice italiano in una controversia commerciale internazionale. Il caso riguardava un fornitore italiano e un gruppo manifatturiero estero. La decisione si è basata sull'analisi della gerarchia dei documenti contrattuali, che davano prevalenza all'offerta del fornitore, contenente la clausola di proroga della competenza a favore del foro italiano, rispetto alle condizioni generali di acquisto del cliente, che indicavano un foro estero. La Corte ha chiarito che, in presenza di un ordine di priorità documentale concordato, la clausola contenuta nel documento sovraordinato è quella efficace.
Continua »