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Convenzione di Bruxelles del 1968

5 provvedimenti

Giurisdizione del giudice italiano: scontro tra Turchia e Italia
Una società turca si oppone al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma per il pagamento di forniture elettriche a favore di una società italiana, eccependo il difetto di giurisdizione. I giudici di merito confermano la giurisdizione italiana. La società estera ricorre in Cassazione. La questione centrale riguarda la determinazione della giurisdizione del giudice italiano nei confronti di soggetti non domiciliati nell'Unione Europea, in particolare se si debbano applicare i criteri della Convenzione di Bruxelles del 1968 o quelli dei successivi regolamenti europei. Rilevando un contrasto interpretativo non ancora consolidato, la Seconda Sezione Civile rimette la decisione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
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Chiamata in garanzia: la giurisdizione in Italia
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che il giudice italiano ha giurisdizione sulla domanda di manleva (chiamata in garanzia) proposta da un tour operator italiano contro un fornitore di servizi turistici extra-UE. Il caso riguardava un incidente avvenuto in Namibia durante un safari, a seguito del quale due turisti avevano chiesto il risarcimento al tour operator. Quest'ultimo ha chiamato in causa la società namibiana. La Corte ha chiarito che le norme del Regolamento UE n. 1215/2012 si applicano anche a convenuti non domiciliati nell'UE, consolidando la giurisdizione italiana per ragioni di connessione processuale.
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Clausola compromissoria per relationem: Cassazione
In una disputa su contratti internazionali tra una società italiana e una malese, la Cassazione si è pronunciata sulla validità di una clausola compromissoria per relationem. La Corte ha stabilito che un rinvio generico alle condizioni generali di contratto non è sufficiente per validare la clausola arbitrale. È necessario un richiamo espresso e specifico alla clausola stessa per derogare alla giurisdizione ordinaria, affermando così la giurisdizione italiana sul caso.
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Difetto di giurisdizione: il caso del trasporto a San Marino
Una società di trasporti ha citato in giudizio un cliente con sede a San Marino presso un tribunale italiano per fatture non pagate. Il cliente ha eccepito un difetto di giurisdizione. La Corte di Cassazione ha dato ragione al cliente, stabilendo che per i contratti di servizi con parti extra-UE, la giurisdizione spetta al giudice del luogo in cui viene eseguita la prestazione principale (in questo caso, San Marino), applicando i regolamenti UE tramite un "rinvio dinamico" e annullando le decisioni precedenti.
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Giurisdizione vendita internazionale: decide il luogo
Un fornitore italiano ha citato in giudizio un acquirente canadese in Italia per un mancato pagamento. La Corte di Cassazione ha confermato la mancanza di giurisdizione del giudice italiano, stabilendo che nel caso di giurisdizione vendita internazionale, il criterio determinante è il luogo di consegna materiale dei beni (in questo caso, il Canada) e non il luogo dove doveva avvenire il pagamento. La decisione si fonda sull'applicazione del Regolamento UE n. 1215/2012, esteso anche a convenuti non domiciliati nell'UE.
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