Un imputato, assolto dal reato di truffa, ha presentato ricorso in Cassazione per ottenere la condanna spese querelante. L'imputato sosteneva che il querelante avesse agito con grave colpa nel proporre l'azione civile in sede penale, nonostante una precedente sentenza civile. La Corte Suprema ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che la responsabilità del querelante per le spese processuali sorge solo in caso di colpa, non per il mero fatto di aver dato causa al procedimento. Il Tribunale aveva correttamente escluso la colpa del querelante, mantenendo una posizione di "equidistanza" tra le parti. Pertanto, l'imputato è stato condannato a pagare le proprie spese processuali del ricorso.
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