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Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017

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Accesso canali TV in carcere: diritto o discrezionalità amministrativa?
Un Detenuto, sottoposto al regime penitenziario differenziato (41-bis), ha contestato la limitazione all'accesso ai canali televisivi. Il Tribunale di Sorveglianza aveva accolto il suo reclamo, ritenendo che il diniego pregiudicasse la parità di trattamento e il diritto all'informazione. Il Ministero della Giustizia ha presentato ricorso. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale. Ha stabilito che l'accesso ai canali televisivi in carcere non è un diritto soggettivo assoluto, ma una modalità di esercizio del diritto all'informazione, la cui regolamentazione rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, purché non sia manifestamente irragionevole.
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Canali televisivi per detenuti: tra svago e limiti del carcere
Un detenuto sottoposto a regime di massima sicurezza ha contestato la limitazione dell'offerta televisiva imposta dall'istituto penitenziario, chiedendo l'accesso a canali non compresi nell'elenco ufficiale. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta, ravvisando una lesione del diritto all'informazione e al trattamento rieducativo. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno ribadito che la scelta dei canali televisivi per detenuti attiene alle sole modalità pratiche di gestione dell'istituto e non lede il nucleo essenziale del diritto all'informazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'amministrazione e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale.
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Diritti del Detenuto: TV limitata in carcere non è violazione
La Corte di Cassazione affronta il tema dei diritti del detenuto in regime di 41-bis, stabilendo un principio fondamentale. Un detenuto si era lamentato per la limitazione dei canali televisivi visibili, ottenendo ragione in un primo momento. La Cassazione, però, ha ribaltato la decisione. Ha chiarito che la scelta dei canali TV non lede il nucleo essenziale del diritto all'informazione, ma ne rappresenta solo una modalità di esercizio. Tale regolamentazione rientra nel potere organizzativo e discrezionale dell'Amministrazione Penitenziaria, finalizzato a garantire la sicurezza. Pertanto, la limitazione non è una violazione dei diritti del detenuto e non può essere contestata con lo specifico reclamo previsto dalla legge, che tutela solo la lesione di un diritto e non le sue modalità di fruizione.
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Diritto soggettivo del detenuto: la TV in cella non è senza limiti
Un detenuto in regime di 41-bis si lamenta della limitata offerta di canali televisivi, sostenendo la lesione del suo diritto all'informazione. Inizialmente, i giudici di sorveglianza gli danno ragione. La Corte di Cassazione, però, ribalta la decisione. La Suprema Corte stabilisce un principio fondamentale: una cosa è il diritto soggettivo del detenuto all'informazione, che è intoccabile, un'altra sono le modalità con cui questo diritto viene esercitato. La scelta dei canali TV rientra in queste modalità e spetta all'Amministrazione Penitenziaria per ragioni di sicurezza e organizzazione. Di conseguenza, la limitazione non è una violazione del diritto e il reclamo del detenuto viene respinto.
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Detenuti 41-bis: acquisto riviste e sicurezza
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che consentiva a un detenuto in regime speciale di acquistare qualsiasi rivista. La Corte ha stabilito che le restrizioni, che impongono l'acquisto tramite canali interni al carcere, sono legittime e necessarie per i detenuti 41-bis. Tali misure non violano il diritto all'informazione, ma servono a prevenire comunicazioni illecite con l'esterno e a garantire la sicurezza, impedendo che la stampa diventi un veicolo per messaggi criptici.
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