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Circolare DAP 2 ottobre 2017, n. 3676/6126

5 provvedimenti

Colloqui in regime di 41-bis: sì al limite di trenta giorni
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva censurato l'obbligo di distanziare di trenta giorni i colloqui in regime di 41-bis. La Suprema Corte ha chiarito che l'Amministrazione Penitenziaria esercita legittimamente il proprio potere organizzativo quando vieta l'accorpamento dei colloqui visivi e telefonici a fine e inizio mese. La regola dei trenta giorni risponde alla necessità inderogabile di tutelare l'ordine pubblico, diluendo i contatti con l'esterno ed evitando il passaggio incontrollato di comunicazioni illecite, senza cancellare il diritto del detenuto ai legami familiari.
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Telegramma anonimo al detenuto: lecito bloccarlo
Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis ha ricevuto un telegramma privo dell'indicazione del mittente, contenente espressioni generiche rivolte a presunti familiari. Il Magistrato di sorveglianza ha disposto il blocco della missiva per motivi di sicurezza. Il Tribunale di sorveglianza ha confermato la decisione, ritenendo il testo suscettibile di celare comunicazioni occulte. Il detenuto ha impugnato il provvedimento sostenendo che la sola mancanza del mittente non giustificasse la censura. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito la piena legittimità del trattenimento della corrispondenza quando l'anonimato del mittente si associa a formule ambigue potenzialmente pericolose.
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Colloquio telefonico 41-bis: no al diritto automatico mensile
Il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva ordinato all'Amministrazione penitenziaria di consentire a un detenuto in regime speciale il colloquio telefonico 41-bis con il fratello, anch'egli detenuto nello stesso regime, ritenendo illegittimo il diniego basato sul parere contrario della DDA. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Magistrato. La Corte ha chiarito che l'autorizzazione per il colloquio telefonico 41-bis sostitutivo di quello visivo non è concessa una volta per tutte, ma richiede una specifica e autonoma valutazione mensile. È quindi necessario verificare di volta in volta la sussistenza di esigenze di sicurezza, acquisendo il parere della Direzione distrettuale antimafia.
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Sanzione disciplinare in carcere: sbarre libere contro panni stesi
La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione disciplinare in carcere inflitta a un detenuto che si era rifiutato di rimuovere i propri indumenti appesi alle inferriate della cella durante il controllo quotidiano della polizia penitenziaria. Il detenuto sosteneva che l'ordine fosse illegittimo poiché la battitura delle sbarre serve solo a verificarne il suono e non la visibilità. I giudici hanno invece stabilito che, in base alle circolari vigenti, l'ispezione richiede tassativamente che le finestre siano libere da ogni ostacolo per garantire una verifica accurata e sicura. Di conseguenza, il rifiuto costituisce disobbedienza a un ordine legittimo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Regime 41-bis e videochiamate: i limiti della Cassazione
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che concedeva a un detenuto in Regime 41-bis l'autorizzazione permanente a svolgere colloqui mensili via Skype con il figlio, anch'egli detenuto. La Suprema Corte ha stabilito che, sebbene il diritto ai legami familiari sia tutelato, le autorizzazioni non possono essere generiche o indiscriminate. È necessario un bilanciamento costante con le esigenze di sicurezza pubblica, richiedendo il parere preventivo della DDA e valutando ogni singolo colloquio per prevenire lo scambio di comunicazioni criptate o pericolose.
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