Il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva ordinato all'Amministrazione penitenziaria di consentire a un detenuto in regime speciale il colloquio telefonico 41-bis con il fratello, anch'egli detenuto nello stesso regime, ritenendo illegittimo il diniego basato sul parere contrario della DDA. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Magistrato. La Corte ha chiarito che l'autorizzazione per il colloquio telefonico 41-bis sostitutivo di quello visivo non è concessa una volta per tutte, ma richiede una specifica e autonoma valutazione mensile. È quindi necessario verificare di volta in volta la sussistenza di esigenze di sicurezza, acquisendo il parere della Direzione distrettuale antimafia.
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