L'Azienda, proprietaria di un parco eolico, ha proposto una riduzione della rendita catastale escludendo dal calcolo la torre di sostegno dell'aerogeneratore, ritenendola un macchinario esente. L'Agenzia delle Entrate ha rettificato la dichiarazione, includendo la torre nella stima. La Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione al Fisco, considerando la torre come una normale costruzione edile per via della sua stabilità. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che per la determinazione della rendita catastale impianti eolici occorre verificare se la torre costituisca un "unicum" inscindibile con le componenti tecnologiche (rotore e navicella). La Suprema Corte ha quindi annullato la decisione precedente, rinviando il caso per un nuovo accertamento basato sulla reale funzione produttiva della struttura.
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