Un ricercatore universitario ha richiesto l'indennità perequativa a un'azienda ospedaliera, sostenendo che le sue mansioni fossero equivalenti a quelle di un dirigente medico di una struttura semplice. I tribunali di primo e secondo grado hanno accolto la sua richiesta. L'azienda ospedaliera ha presentato ricorso in Cassazione, che ha però rigettato il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che il diritto all'indennità perequativa deve essere valutato secondo un principio dinamico, che tiene conto dell'evoluzione normativa e contrattuale del sistema sanitario. Ha inoltre stabilito che la valutazione dei fatti, come la dimostrazione dell'equivalenza delle mansioni, spetta al giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità.
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