Una dottoressa, operante come medico convenzionato ma svolgendo di fatto mansioni superiori, ha richiesto il riconoscimento economico di tali mansioni. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27227/2024, ha respinto la richiesta. I giudici hanno stabilito che il rapporto di lavoro autonomo del medico convenzionato è giuridicamente distinto da quello subordinato del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Di conseguenza, non è possibile estendere al medico convenzionato i benefici economici, come l'indennità di esclusività e le differenze retributive, previsti dai contratti collettivi per i lavoratori dipendenti.
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