La Corte di Cassazione ha confermato il diniego della liberazione anticipata a un detenuto che, pur avendo mantenuto una condotta regolare nel secondo semestre, aveva commesso gravi reati (spaccio ed evasione) durante il primo. La Corte ha stabilito che tali reati, per la loro gravità, dimostrano una totale assenza di partecipazione all'opera rieducativa, giustificando una valutazione negativa estesa a entrambi i semestri, superando il principio della valutazione frazionata.
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