La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di opposizione allo stato passivo fallimentare, spetta al creditore l'onere della prova dell'esistenza di un valido piano attestato di risanamento per sottrarre una garanzia all'azione revocatoria del curatore. Nel caso specifico, un istituto di credito non aveva fornito la prova adeguata, in quanto il piano non era stato prodotto o non era stato sottoscritto dal debitore. Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso del creditore, confermando che la garanzia ipotecaria non poteva beneficiare della causa di esenzione dalla revocatoria.
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