Un imputato, dopo aver concordato una pena tramite patteggiamento per reati legati agli stupefacenti, ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che l'impugnazione di una sentenza di applicazione della pena è possibile solo per un numero limitato di motivi, espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, tra cui non rientravano quelli sollevati dal ricorrente.
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