La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sull'Imposta unica scommesse CTD per i periodi antecedenti al 2011. Un titolare di un Centro Trasmissione Dati, che operava per un bookmaker estero, si era visto recapitare un avviso di accertamento per l'imposta relativa al 2009. La Corte, richiamando una precedente sentenza della Corte Costituzionale, ha dato ragione al contribuente. Ha chiarito che, per gli anni d'imposta prima del 2011, il CTD non è il soggetto tenuto a pagare il tributo. Questo perché, con i contratti già in essere, non aveva la possibilità di trasferire il costo dell'imposta sul bookmaker, violando così il principio di capacità contributiva. Di conseguenza, l'unico responsabile del pagamento per quel periodo è il bookmaker stesso.
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