La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato, confermando la decisione di inammissibilità dell'appello penale. La Corte d'Appello aveva dichiarato l'inammissibilità perché l'atto di impugnazione, presentato prima dell'abrogazione della norma, non era corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio. La Cassazione ha chiarito che la norma, sebbene abrogata, si applica agli appelli proposti prima del 25 agosto 2024 e che la semplice presenza dell'elezione di domicilio nel fascicolo processuale non è sufficiente se non specificamente richiamata nell'atto di appello.
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