Una curatela fallimentare agiva contro un istituto di credito per recuperare una somma che la banca aveva incassato prima del fallimento, ma che poi, per errore, non aveva detratto dalla propria richiesta di insinuazione al passivo. La banca e la società cessionaria del credito, pur eccependo l'inammissibilità della domanda, hanno dichiarato in giudizio di accettare la riduzione del credito ammesso. Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la rinuncia della banca a far valere il maggior credito avesse eliminato l'oggetto della disputa.
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