Un ex membro del collegio sindacale ha richiesto il pagamento dei suoi compensi nell'ambito del fallimento di una società. La curatela si è opposta, eccependo l'inadempimento dei suoi doveri di vigilanza. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che il compenso sindaco può essere legittimamente negato se l'inerzia colpevole del professionista, come l'omessa vigilanza sulla riscossione di un credito essenziale per la società, si protrae nell'annualità per la quale si richiede il pagamento, configurando un inadempimento continuato.
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