Un creditore proponeva opposizione contro il rigetto di una sua domanda tardiva oltre due anni dopo la decisione. La Cassazione, pur correggendo la motivazione del tribunale, ha confermato l'inammissibilità dell'opposizione. Ha stabilito che, in assenza di comunicazione formale del provvedimento, non si applica il termine breve di 30 giorni, ma il termine lungo di sei mesi. Tale termine decorre non dalla lettura in udienza, ma dal deposito del verbale in cancelleria, che ne costituisce la pubblicazione. Poiché l'opposizione era stata proposta ben oltre i sei mesi dal deposito, è stata ritenuta tardiva.
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