Un avvocato si opponeva alla liquidazione del proprio compenso per il gratuito patrocinio. Il Tribunale, anziché limitarsi a valutare l'importo, revocava l'ammissione al beneficio per carenza dei requisiti di reddito della cliente, sollevando la questione di propria iniziativa. La Corte di Cassazione ha stabilito che, sebbene il giudice dell'opposizione abbia il potere di riesaminare tutti i presupposti del beneficio, ha l'obbligo di garantire il principio del contraddittorio. Annulla quindi la decisione perché la questione non era stata preventivamente sottoposta alle parti, impedendo loro di difendersi.
Continua »