Una società creditrice ha richiesto l'insinuazione al passivo del fallimento di un'azienda partner per recuperare oltre 185.000 euro, ritenendo che la somma le spettasse come compenso per lavori pubblici eseguiti in associazione. Il Tribunale ha respinto la domanda per mancanza di prove dell'accordo di ripartizione dei compensi, precisando che il denaro, essendo un bene fungibile, non può essere oggetto di rivendicazione ma solo di credito ordinario. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che spetta solo al giudice di merito valutare la gravità degli indizi e che le scritture contabili della società fallita non vincolano il giudice fallimentare nella verifica dei crediti. Di conseguenza, la società creditrice ha perso definitivamente la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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