Una società cooperativa ha richiesto l'ammissione al passivo fallimentare per il pagamento di un corrispettivo appalto di servizi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. Il compenso già ricevuto è stato ritenuto congruo a fronte del parziale inadempimento della cooperativa, che non aveva raggiunto l'obiettivo principale del contratto: la valorizzazione del patrimonio immobiliare della società committente, poi fallita. La Corte ha stabilito che la riduzione del corrispettivo è giustificata quando il risultato principale dell'appalto non viene conseguito.
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