Un'azienda agricola ha citato in giudizio un fornitore per averle venduto un prodotto fitosanitario, pubblicizzato come biologico, che in realtà conteneva una sostanza chimica non consentita. Tale contaminazione ha reso invendibili i prodotti agricoli, causando un grave danno economico. La Corte d'Appello aveva respinto la richiesta di risarcimento sostenendo che l'agricoltore non avesse provato la proprietà di tutti i terreni coltivati. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, chiarendo un punto fondamentale sulla titolarità del diritto: per i danni subiti dall'attività d'impresa (come la perdita dei raccolti e il danno all'immagine), il soggetto legittimato a chiedere il risarcimento è colui che ha subito la perdita economica, a prescindere dalla proprietà dei beni (in questo caso, i terreni) utilizzati per l'attività.
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