Una società di gestione crediti ha contestato il piano di riparto finale in un'amministrazione straordinaria, sostenendo che il calcolo degli interessi non rispettasse lo stato passivo approvato. La questione riguardava l'applicazione del giudicato endofallimentare, ossia la stabilità del decreto che ammette il credito al concorso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società creditrice, confermando la correttezza del piano di riparto. I giudici hanno chiarito che il decreto di approvazione dello stato passivo equivale a una regola legale e deve essere interpretato secondo i criteri oggettivi delle leggi. Poiché la somma assegnata nel riparto finale copriva interamente il credito spettante tra quota fissa ipotecaria e quota variabile chirografaria, la doglianza del creditore è stata ritenuta del tutto priva di fondamento.
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