Alcuni creditori di una società fallita hanno chiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata della procedura di fallimento. Il Ministero della Giustizia ha contestato il calcolo dell'indennizzo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, stabilendo due principi fondamentali. Primo, per i creditori il tempo irragionevole inizia a decorrere solo dal decreto definitivo di ammissione allo stato passivo, momento in cui diventano formalmente parti del processo. Secondo, se i creditori hanno ricevuto pagamenti parziali durante la fase iniziale e ragionevole del fallimento, l'indennizzo deve essere calcolato solo sul credito residuo non ancora soddisfatto. Questo evita ingiusti arricchimenti. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'appello per ricalcolare la somma spettante ai creditori.
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