La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 247/2026, ha stabilito che per la prova di un rapporto di enfiteusi (o livello) non sono sufficienti i dati catastali o la menzione del diritto in atti di compravendita tra terzi. È indispensabile l'atto costitutivo scritto o un valido atto di ricognizione. Nel caso di specie, un ente ecclesiastico aveva richiesto la devoluzione di alcuni immobili per mancato pagamento del canone, ma la sua domanda è stata respinta in quanto non è stata fornita la prova enfiteusi secondo i requisiti di legge.
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