Un lavoratore, socio di una cooperativa, ha chiesto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato e il pagamento di differenze retributive. Durante l'appello, la cooperativa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa. La Corte d'Appello ha riconosciuto il rapporto subordinato e condannato la cooperativa. Quest'ultima ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la domanda di condanna fosse improcedibile fuori dalla procedura concorsuale. La Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che se il giudizio è iniziato prima della liquidazione coatta amministrativa ed è già intervenuta una sentenza di primo grado, il processo può proseguire in appello. Il lavoratore può insinuarsi al passivo con riserva, garantendo la tutela del suo credito senza bloccare la causa di lavoro.
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