Un condominio ha richiesto che i suoi crediti per oneri condominiali, maturati dopo il pignoramento di un'unità immobiliare, fossero pagati in prededuzione, ovvero prima del credito ipotecario di una banca. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, chiarendo che l'istituto della prededuzione è applicabile solo alle procedure concorsuali (come il fallimento) e non alle esecuzioni forzate individuali. In quest'ultimo caso, gli oneri condominiali pignoramento possono essere considerati spese di giustizia con privilegio solo se indispensabili per la conservazione materiale del bene, a vantaggio di tutti i creditori.
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