Un individuo riceveva e deteneva farmaci a base di sostanze stupefacenti di provenienza illecita, sostenendo di utilizzarli esclusivamente per una personale terapia del dolore. L'imputato contestava la sussistenza del reato di ricettazione, asserendo l'assenza di un profitto economico e chiedendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. I giudici hanno chiarito che il profitto idoneo a configurare il delitto può consistere anche in un beneficio non patrimoniale, compreso il sollievo fisico o l'uso personale del farmaco. Inoltre, la particolare tenuità del fatto non era stata richiesta tempestivamente in appello ed era incompatibile con lo status di plurirecidivo specifico dell'uomo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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