Un individuo, già arrestato per trasporto di droga, riceve una seconda ordinanza di custodia in carcere per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. L'indagato si oppone, sostenendo la violazione del divieto di contestazioni a catena, poiché a suo dire gli elementi sul reato associativo erano già noti al momento del primo arresto. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: per bloccare una seconda misura cautelare non basta una generica conoscenza dei fatti. È necessario che gli indizi avessero già una 'specifica significanza processuale', ovvero una solidità tale da giustificare l'arresto. In questo caso, il quadro completo dell'associazione è emerso solo in un secondo momento grazie a complesse indagini su chat criptate, rendendo legittima la seconda ordinanza.
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