La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imputato straniero avverso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il motivo principale del ricorso era la mancata traduzione atto in una lingua a lui comprensibile. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che la nullità derivante dalla mancata traduzione è 'a regime intermedio' e deve essere eccepita con il primo atto di impugnazione (l'appello cautelare), altrimenti si considera sanata. La presentazione tardiva dell'eccezione, tramite una memoria successiva, non è sufficiente a far valere il vizio. Gli altri motivi, relativi alla valutazione delle esigenze cautelari, sono stati ritenuti un tentativo inammissibile di riesaminare il merito dei fatti.
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