La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro una società immobiliare, focalizzandosi sulla corretta applicazione delle note di variazione IVA. La controversia riguardava l'emissione di note di credito per stornare acconti a seguito di un condono edilizio che aveva mutato la destinazione d'uso degli immobili. La Suprema Corte ha stabilito che, quando la variazione deriva da accordi tra le parti o mutamenti qualitativi successivi, l'emissione delle note di variazione IVA deve rispettare il termine decadenziale di un anno dall'operazione originaria. Inoltre, è stata rilevata un'omessa pronuncia su ricavi non contabilizzati per circa ottomila euro, portando alla cassazione della sentenza con rinvio per un nuovo esame dei fatti.
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