Un dirigente aziendale ha promosso domanda di insinuazione allo stato passivo nei confronti dell'ente datore di lavoro, sottoposto ad amministrazione straordinaria. Il lavoratore ha richiesto differenze retributive, indennità e risarcimento danni per demansionamento, senza quantificare con precisione la somma pretesa. La richiesta rinviava genericamente a una vecchia proposta negoziale con detrazione di importi percepiti e a perizie contabili. I giudici hanno dichiarato inammissibile l'istanza per assoluta incertezza della somma. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che la corretta insinuazione allo stato passivo impone l'esatta quantificazione monetaria della pretesa nell'atto introduttivo.
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