La Corte di Cassazione ha esaminato un caso in cui un'imputata, dopo aver proposto ricorso avverso una condanna per reati edilizi, ha presentato una rinuncia al ricorso. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché l'atto di rinuncia non era motivato, e di conseguenza ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge.
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