Un professionista legale stipulava un contratto d'opera con un'azienda, prevedendo un acconto e rate mensili. Esercitava il recesso dall'incarico e, dopo il fallimento dell'azienda, chiedeva l'ammissione al passivo per l'acconto non versato e i compensi maturati, chiedendo il privilegio. I giudici di merito ammettevano solo una parte del compenso, qualificando l'acconto come anticipo e non come penale. La Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista. Ha confermato che l'acconto era un anticipo sul compenso professionale e recesso non poteva trasformarlo in una penale a carico del receduto. Inoltre, il credito IVA non poteva essere ammesso in privilegio senza l'indicazione di beni specifici su cui esercitarlo.
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