Un creditore ha notificato un atto di precetto a una banca in liquidazione coatta amministrativa per ottenere la restituzione di un deposito cauzionale. La banca ha proposto opposizione a precetto, accolta in appello poiché le azioni esecutive individuali sono vietate contro istituti in liquidazione. Il creditore ha impugnato la decisione in Cassazione, ma il ricorso è stato notificato oltre il termine di sei mesi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni all'esecuzione, incluse quelle preventive contro il precetto. Di conseguenza, il creditore ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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