Un cittadino, dopo aver acquistato un immobile, si oppone a un pignoramento avviato da un creditore. La causa arriva in Cassazione, dove il suo avvocato deve rinnovare la notifica del ricorso. Il legale compie l'atto in ritardo, convinto di poter beneficiare della sospensione feriale dei termini. La Corte Suprema, però, dichiara il ricorso inammissibile. La sentenza stabilisce un principio fondamentale: la sospensione feriale dei termini non si applica mai alle cause di opposizione all'esecuzione, in nessun grado di giudizio, data la loro natura urgente. L'errore sulla scadenza determina la sconfitta definitiva dell'acquirente.
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