Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione che dichiarava inammissibile, per tardività, il suo appello contro l'annullamento di una cartella di pagamento. Il Ministero sosteneva che all'opposizione a precetto, proposta prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, si applicasse la sospensione feriale dei termini estiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'opposizione a precetto rientra tra le cause esecutive escluse dalla sospensione feriale dei termini. Di conseguenza, il termine per impugnare la sentenza di primo grado era scaduto e l'appello del Ministero è stato definitivamente dichiarato tardivo. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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