Una società creditrice ha presentato una domanda di insinuazione tardiva al passivo oltre un anno e mezzo dopo la notifica del fallimento della debitrice. La creditrice sosteneva che il ritardo fosse giustificato dalla temporanea revoca del fallimento, che aveva generato l'apparenza che la debitrice fosse tornata in bonis. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la non imputabilità del ritardo deve basarsi su fattori oggettivi e assoluti, non su valutazioni soggettive o sull'ignoranza delle norme. Poiché gli effetti del fallimento cessano solo con la revoca definitiva passata in giudicato, e la creditrice ha comunque atteso quattro mesi dopo la decisione della Cassazione prima di agire, il ritardo è interamente a suo carico. La creditrice perde la causa e viene condannata a pesanti sanzioni pecuniarie.
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