Una holding estera contesta un sequestro preventivo su fondi ritenuti il profitto del reato di bancarotta fraudolenta a danno di una sua controllata italiana. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che una complessa serie di transazioni, incluso un finanziamento infragruppo e pagamenti attraverso un sistema di cash pooling, costituiva un'operazione unitaria finalizzata a spogliare la controllata dei suoi beni. I fondi, pur rientrati nella tesoreria centralizzata del gruppo, sono stati correttamente qualificati come profitto illecito e quindi soggetti a sequestro.
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