La Corte di Cassazione ha chiarito che la violazione delle distanze per vedute laterali e oblique (art. 906 c.c.) non giustifica un divieto assoluto di installare un parapetto su un terrazzo. Il caso riguardava un proprietario che aveva trasformato un tetto in un terrazzo calpestabile, installando una ringhiera a una distanza inferiore ai 75 cm dalla finestra del vicino. La Corte d'Appello aveva erroneamente imposto la rimozione della ringhiera e un divieto generale di apporne altre. La Cassazione ha annullato tale decisione, specificando che il rimedio corretto è la 'rimessione in pristino', che in questo contesto significa rimuovere la struttura non conforme, ma senza precludere al proprietario la possibilità di installarne una nuova che rispetti le distanze legali, qualora lo stato dei luoghi lo consenta.
Continua »