La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore contro l'Agenzia delle Entrate in un caso sulla deducibilità delle sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche. Sebbene la legge stabilisca una presunzione legale sulla natura pubblicitaria di tali spese, la Corte ha chiarito che questa non esonera il contribuente dal fornire idonea documentazione che attesti la certezza e l'effettività dei costi sostenuti. La mancanza di prove documentali, come contratti e tracciabilità dei pagamenti, è stata ritenuta una ragione dirimente e sufficiente a negare la deduzione, rendendo irrilevante l'erronea motivazione della corte di merito basata sull'antieconomicità della spesa.
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