La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 36388/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato per appropriazione indebita. L'imputato sosteneva l'improcedibilità dell'azione penale a causa di una querela non firmata dalla vittima. La Corte ha chiarito che la mancanza della firma su una parte non essenziale del verbale non invalida la querela. Inoltre, ha ribadito che il diritto di querela spetta anche a chi detiene legittimamente un bene, non solo al proprietario, e che la testimonianza della persona offesa può, da sola, fondare una condanna, se ritenuta credibile dal giudice.
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