Un albergatore si è appropriato delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno dai clienti della propria struttura negli anni 2012 e 2013, omettendo di versarle al Comune. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'uomo per il reato di peculato. I giudici hanno chiarito che il regolamento comunale, fonte secondaria, non può depenalizzare una condotta punita dalla legge penale dello Stato. Inoltre, le modifiche legislative del 2020 non hanno cancellato la rilevanza penale delle condotte passate. L'albergatore, avendo agito come incaricato di pubblico servizio, risponde del reato di peculato poiché l'appropriazione di denaro pubblico configura pienamente l'illecito penale, escludendo l'applicazione di semplici sanzioni amministrative o l'errore scusabile sulla propria qualifica giuridica.
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