Un creditore ha avviato un pignoramento di azioni societarie ai danni di una banca, basandosi su un'ordinanza di assegnazione. La banca ha proposto opposizione, accolta nei primi gradi di giudizio con condanna del creditore per responsabilità aggravata. Il creditore ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rilevato che il ricorrente ha depositato la copia della relazione di notifica della sentenza impugnata, avvenuta via PEC, senza la necessaria attestazione di conformità firmata. Per questo motivo, la Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La decisione ribadisce che il rispetto delle formalità di deposito è un requisito preliminare indispensabile per l'esame del merito.
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