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Art. 9 d.lgs. n. 375 del 1993

0 provvedimenti

Cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli: la prova
Una lavoratrice ha impugnato il provvedimento dell'INPS di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2008 al 2012. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda poiché la ricorrente non ha provato l'esistenza del rapporto di lavoro, non avendo allegato tempestivamente nel ricorso introduttivo i verbali ispettivi precedenti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. La Corte ha ribadito che, in caso di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli da parte dell'ente previdenziale, spetta al lavoratore l'onere di provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro. Inoltre, nel rito del lavoro, i fatti costitutivi della domanda devono essere indicati chiaramente nell'atto introduttivo, non potendo il mero deposito di documenti sanare la mancata allegazione dei fatti stessi.
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Rapporto di lavoro agricolo: l’onere della prova tra lavoratore e INPS
Un Lavoratore ha chiesto l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per diversi anni, ma l'INPS ha disconosciuto il rapporto. I giudici di merito hanno respinto la sua richiesta, ritenendo che il Lavoratore non avesse fornito prove sufficienti dell'esistenza di un valido rapporto di lavoro agricolo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che spetta al Lavoratore dimostrare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto, specialmente quando l'ente previdenziale ha contestato l'iscrizione. La valutazione delle prove testimoniali e dei verbali ispettivi rientra nel giudizio di fatto dei tribunali inferiori. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Onere della prova agricolo: testimoni vaghi, iscrizione cancellata
Un lavoratore chiede di essere nuovamente iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli dopo la cancellazione disposta dall'INPS. L'ente previdenziale aveva declassato l'azienda da agricola a industriale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, stabilendo che, in caso di disconoscimento da parte dell'INPS, l'onere della prova del rapporto di lavoro agricolo ricade interamente sul lavoratore. Le testimonianze fornite sono state giudicate generiche e contraddittorie, quindi insufficienti a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa agricola. Di conseguenza, la cancellazione dagli elenchi è stata confermata.
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Braccianti agricoli: prova del lavoro e spese legali
La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda di un lavoratore volta alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. A seguito di accertamenti ispettivi che avevano evidenziato l'irregolarità della cooperativa datrice di lavoro e lo scopo illecito della stessa, l'onere della prova circa l'effettiva sussistenza del rapporto subordinato ricadeva interamente sul lavoratore. La Corte ha stabilito che i verbali ispettivi, pur essendo liberamente valutabili per le dichiarazioni di terzi, possono fondare il convincimento del giudice se coerenti con il quadro istruttorio. Infine, è stata negata l'esenzione dalle spese legali poiché la controversia riguardava lo status di lavoratore e non l'erogazione diretta di una prestazione previdenziale.
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Onere prova lavoratore agricolo: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una lavoratrice agricola contro l'INPS. La lavoratrice richiedeva l'accredito di giornate lavorative dopo la sua cancellazione dagli elenchi. La Corte ha ribadito che, in caso di contestazione, l'onere della prova del lavoratore agricolo è totale: spetta a lui dimostrare l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, a prescindere da eventuali vizi procedurali nell'atto di cancellazione dell'Istituto.
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Lavoro familiare: la prova spetta a chi lo afferma
La Corte di Cassazione chiarisce che, in caso di disconoscimento di un rapporto di lavoro familiare da parte dell'INPS, l'onere di provare la sussistenza della subordinazione e dell'onerosità spetta a chi afferma l'esistenza del rapporto. La semplice assenza di convivenza non inverte tale onere, né le buste paga da sole costituiscono prova sufficiente del pagamento. L'ordinanza analizza il principio dell'onere probatorio nel contesto del potere di autotutela dell'ente previdenziale, respingendo il ricorso di un datore di lavoro agricolo contro il disconoscimento del rapporto con il proprio figlio.
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