Una lavoratrice ha impugnato il provvedimento dell'INPS di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2008 al 2012. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda poiché la ricorrente non ha provato l'esistenza del rapporto di lavoro, non avendo allegato tempestivamente nel ricorso introduttivo i verbali ispettivi precedenti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. La Corte ha ribadito che, in caso di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli da parte dell'ente previdenziale, spetta al lavoratore l'onere di provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro. Inoltre, nel rito del lavoro, i fatti costitutivi della domanda devono essere indicati chiaramente nell'atto introduttivo, non potendo il mero deposito di documenti sanare la mancata allegazione dei fatti stessi.
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