Il Contribuente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere il rimborso dell'IRAP indebitamente versata. Durante la causa, l'Amministrazione Finanziaria ha finalmente eseguito il rimborso. I giudici di secondo grado hanno quindi dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo però la compensazione delle spese di giudizio poiché l'ufficio si era attivato internamente prima del ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Contribuente, stabilendo che il pagamento tardivo, avvenuto solo dopo la messa in mora e l'avvio della causa, non giustifica la compensazione delle spese di giudizio. La Cassazione ha chiarito che servono gravi ed eccezionali ragioni, non ravvisabili nel semplice adempimento tardivo del fisco.
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