Un contribuente ha impugnato degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2005-2007, sostenendo che i suoi immobili, usati per agriturismo, fossero rurali e quindi esenti. La Cassazione ha stabilito un principio chiave per l'esenzione ICI fabbricati rurali: la classificazione catastale prevale sull'uso di fatto. Se un immobile non è accatastato come rurale (A/6 o D/10), l'ICI è dovuta. Tuttavia, la legge permette di presentare una domanda di variazione con efficacia retroattiva. Poiché il contribuente l'aveva presentata nel 2011, la Corte ha rinviato la causa al giudice di merito per verificare l'effettivo uso agrituristico, che potrebbe garantire l'esenzione per il 2006 e 2007, ma non per il 2005. La Corte ha anche censurato il giudice precedente per non aver deciso sulla questione di un fabbricato inagibile.
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