Una proprietaria ha citato in giudizio il proprio condominio per ottenere un compenso per l'utilizzo della guardiola di sua esclusiva proprietà. Le corti di merito avevano respinto la richiesta, invocando una presunta 'obligatio propter rem' che vincolava l'immobile all'uso condominiale gratuito. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che tali obbligazioni sono tipiche e non possono essere create al di fuori dei casi previsti dalla legge. L'uso di fatto di un bene privato non crea un obbligo di concessione gratuita. Pertanto, il condominio è tenuto a versare un corrispettivo, in un rapporto assimilabile alla locazione.
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