Due comproprietari di un terreno agricolo hanno citato in giudizio una società privata per l'installazione di due pale eoliche. I proprietari lamentavano l'occupazione abusiva del suolo, l'invasione dello spazio aereo con le pale rotanti e la violazione delle distanze legali. I giudici di merito avevano negato la propria giurisdizione, ritenendo competente il giudice amministrativo poiché l'opera era autorizzata e di pubblica utilità. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la controversia spetta al giudice ordinario. Quando si contesta non l'atto amministrativo in sé, ma il comportamento materiale della società che danneggia la proprietà privata confinante, la competenza è del giudice civile. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, rinviando la causa per decidere sulla violazione delle distanze legali e sul risarcimento dei danni.
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