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Art. 88 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

5 provvedimenti

Esercizio Abusivo Scommesse: Quando l’Intermediazione è Reato
Tre soci e legali rappresentanti di un'azienda sono stati condannati per esercizio abusivo di scommesse. Essi gestivano un centro per conto di un bookmaker estero senza le necessarie autorizzazioni. I ricorrenti sostenevano di svolgere solo un'attività di inoltro dati e che la normativa italiana fosse discriminatoria. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha stabilito che l'attività non era di mero inoltro, ma di raccolta scommesse con incasso e pagamento vincite, configurando l'esercizio abusivo di scommesse. Alcuni motivi non erano stati proposti in appello.
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Raccolta abusiva di scommesse: condanna per intermediari non UE
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un intermediario che gestiva scommesse per conto di un allibratore estero senza possedere la necessaria licenza di pubblica sicurezza. La difesa sosteneva che l'operatore straniero fosse stato escluso ingiustamente dalle procedure di concessione in Italia. I giudici hanno invece accertato che la società estera non aveva mai presentato domanda di partecipazione alle gare per ottenere la concessione statale. Di conseguenza, l'attività dell'intermediario configura pienamente il reato di raccolta abusiva di scommesse. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per via di motivi meramente ripetitivi e contrari alla giurisprudenza consolidata, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Bar o centro scommesse: condanna per raccolta abusiva di scommesse
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per la titolare di un bar responsabile del reato di raccolta abusiva di scommesse. Il locale era allestito in modo funzionale e quasi esclusivo all'accettazione di puntate su eventi sportivi senza la necessaria autorizzazione ministeriale. Gli agenti avevano rinvenuto monitor per il palinsesto sportivo, tre postazioni informatiche e stampanti per rilasciare le ricevute di gioco per conto di una società concessionaria a distanza. I giudici supremi hanno respinto le doglianze della difesa, ribadendo che non è possibile richiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove già congruamente accertate.
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Raccolta abusiva di scommesse: è delitto e non contravvenzione
Un gestore di un centro scommesse è stato condannato per aver svolto attività di intermediazione per conto di un allibratore estero privo di concessione statale e senza la prescritta licenza di pubblica sicurezza. La difesa ha impugnato la decisione in Cassazione sostenendo che il fatto costituisse una semplice contravvenzione e che fosse maturata la prescrizione del reato. I giudici di legittimità hanno respinto la tesi difensiva. La Suprema Corte ha chiarito che la condotta integra a tutti gli effetti un delitto punito con la reclusione, confermando che la raccolta abusiva di scommesse per bookmaker non autorizzati lede direttamente il monopolio statale e la pubblica sicurezza. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Raccolta scommesse non autorizzata: condanna confermata
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale per raccolta scommesse non autorizzata a carico di un intermediario operante per un allibratore estero. L'imputata raccoglieva giocate sportive senza la necessaria licenza di pubblica sicurezza e priva della concessione rilasciata dall'ente statale competente. Nel ricorso si lamentava anche la mancata comunicazione preventiva delle conclusioni scritte della pubblica accusa durante il processo di secondo grado. I giudici supremi hanno respinto ogni contestazione, dichiarando il ricorso inammissibile: l'omessa trasmissione non lede il diritto di difesa se non viene eccepita tempestivamente e l'assenza di titoli autorizzativi integra pienamente la violazione penale.
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