La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un intermediario che gestiva scommesse per conto di un allibratore estero senza possedere la necessaria licenza di pubblica sicurezza. La difesa sosteneva che l'operatore straniero fosse stato escluso ingiustamente dalle procedure di concessione in Italia. I giudici hanno invece accertato che la società estera non aveva mai presentato domanda di partecipazione alle gare per ottenere la concessione statale. Di conseguenza, l'attività dell'intermediario configura pienamente il reato di raccolta abusiva di scommesse. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per via di motivi meramente ripetitivi e contrari alla giurisprudenza consolidata, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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