Un proprietario ha citato in giudizio la società vicina per ottenere il suo contributo alla costruzione di un muro di cinta comune. I tribunali di merito avevano respinto la richiesta per mancanza di interesse ad agire, non essendo il muro ancora costruito. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33192/2023, ha ribaltato la decisione. Ha stabilito che il diritto a costringere il vicino a contribuire alle spese per un muro di cinta, previsto dall'art. 886 c.c., può essere esercitato anche prima dell'inizio dei lavori, poiché si tratta di un'obbligazione di contribuzione e non di mero rimborso. La Corte ha inoltre annullato la decisione che riconosceva una servitù di passaggio sul fondo del ricorrente, per mancanza dei presupposti legali.
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